
Ebbene, conoscendo ormai il trucco e avendo perso la funzione deterrente di partenza, l’anno scorso la questione è diventata materia di discussione da inserire nella cosiddetta Direttiva Minniti.
Cosa prevede il provvedimento
Approvata il 21 luglio 2017 la direttiva, obbliga, per rendere valida la contravvenzione la presenza di un cartello con preventivo, ovvero “con adeguato anticipo” avviso “Controllo elettronico della velocità”. Se ad esempio, dopo 4 chilometri dal segnale non si è notata alcuna colonnina dell’autovelox, qualsiasi multa sarà illegittima.
La segnaletica deve essere chiaramente visibile, quindi non imbrattata o nascosta dalla vegetazione. Mentre non è necessario il cartello indicante i limiti di velocità.
Non è invece necessaria la presenza del cartello che indica i limiti di velocità: se questo manca, infatti, valgono i limiti previsti dal codice della strada e che si applicano automaticamente: 50 km/h in città, 90 km/h su strade extraurbane secondarie; 110 km/h su strade extraurbane principali; 130 km/h in autostrada.
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Qui la parte innovativa. La polizia dovrà d’ora in poi, posizionare un secondo cartello, di tipo mobile tutte le volte che l’autovelox viene posizionato su una strada ove i controlli avvengono occasionalmente. In questo caso il cartello potrà essere anche più piccolo del primo e con la semplice icona del cappello tipico della polizia.
La direttiva Minniti chiarisce infine, a questo proposito, che per poter definire ‘sistematici’ i controlli fatti con autovelox non occorre garantire un numero minimo di servizi, ma soltanto la regolarità. Per capirci ne basta uno alla settimana per essere tali.